Una legge sulle armi

 

In Italia esiste una legge che vieta di inviare armi a dittatori e nazioni in guerra. È la legge 185/90 per la trasparenza e il controllo del commercio delle armi. Come si può facilmente intuire è in vigore da 12 anni (prima dell'entrata in vigore è stato possibile vendere armi italiane in tutto il mondo, Gheddafi e Saddam Hussein compresi). Si può certamente dire che è stata una grande conquista di civiltà.
In questi giorni il Parlamento italiano sta dibattendo la modifica della legge: tra poco infatti sarà votato il disegno di legge n. 1927 che andrà ad intaccare i punti qualificanti della 185/90, favorendo l'esportazione di armi e diminuendo i controlli.
Sulla vicenda si è pronunciata anche AMNESTY INTERNATIONAL d'Italia: "Il Parlamento non deve modificare la legge 185/90 sul commercio di armi" ha dichiarato Marco Bertotto, presidente della Sezione Italiana. "Dovrebbe invece chiederne al Governo la piena applicazione, valorizzare le misure di trasparenza e i divieti di esportazione verso quei paesi in cui armi e tecnologie militari potrebbero essere utilizzate per consentire massicci abusi di diritti umani". "L'integrazione dell'industria europea degli armamenti" ha aggiunto Marco Bertotto "non deve indebolire la trasparenza e il controllo del commercio delle armi. Il Parlamento e il Governo devono garantire il monitoraggio di tutti i trasferimenti di armi, intensificando e meglio coordinando gli sforzi atti a prevenire i conflitti e tutelare la popolazione civile".
Se volete fare pressione sul Parlamento perché si eviti la modifica della legge attuale vi chiediamo di aderire alla campagna "Io difendo la 185/90" offrendo la vostra adesione al sito http://web.vita.it/185/
È buona cosa che anche altri sappiano quanto sta avvenendo: se riuscite a spedire questa mail agli indirizzi che conoscete e a sensibilizzare (anche a voce) sul tema, ve ne saremo grati. Noi e chi non cadrà vittima di queste armi.

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Per un'analisi più dettagliata del provvedimento in esame riportiamo stralci del dossier dell'Osservatorio sul commercio delle armi:
1) Non si applicano le tradizionali procedure autorizzatorie: scompaiono quindi i riferimenti nella domanda di autorizzazione all'esportazione al numero dei pezzi, al valore, al destinatario finale, alle intermediazioni finanziarie, sia per i pezzi e componenti esportati, sia per il prodotto finito (art. 6 del ddl).
2) Non si applica il sistema di controlli previsto dalla legge per le normali esportazioni. Tali esportazioni sono esenti dai controlli bancari (art. 11. del ddl), e non viene richiesto né il certificato di arrivo a destino, né il certificato di uso finale (art. 10 del ddl). Informazioni, procedure e controlli sono drasticamente ridotti non solo per i singoli pezzi e componenti esportati, ma anche per il prodotto finito. Esse non riguardano solo gli scambi tra i paesi Nato e UE, ma anche i casi di esportazione a paesi terzi o privati del materiale coprodotto dall'Italia ed assemblato in un paese partner.
3) Il governo chiede di essere informato solo sulla destinazione intermedia e non su quella finale del materiale coprodotto. In altre parole il rilascio della licenza equivale ad un'abdicazione di sovranità e responsabilità e si traduce in una delega in bianco sulla scelta dei paesi di destinazione finale (anche extra europeo o extra Nato, anche repressivo o aggressivi o a privati inaffidabili) alle autorità del paese con cui si coproduce, senza che le nostre autorità possano controllare nulla in merito. Il riferimento all'adesione ai principi della nostra normativa risulta estremamente generico e insufficiente a garantirne il rispetto dei divieti e dei controlli. Secondo il magistrato Bellagamba "è così legittimata la triangolazione". In una prospettiva più ampia europea, la prassi della delega favorirà lo spostamento della capacità manifatturiera e di assemblamento nei paesi con minori barriere all'esportazione e, al contempo, un'armonizzazione verso il basso delle normative sulla trasparenza e controllo;
4) Ugualmente i divieti previsti dall'art. 1 della legge saranno applicati solo sul paese di destinazione intermedia (il paese Nato o UE con cui si coproduce) e non su quello di destinazione finale (che può essere in contrasto con i divieti della legge italiana) come accadeva fino adesso, il che li rende superflui;
Nel caso di autorizzazione globale di progetto viene drasticamente limitato anche il grado di trasparenza, di indirizzo e controllo parlamentare. Per ciò che concerne le esportazioni che godono di autorizzazione globale dalla relazione scompariranno informazioni circa valore, destinatario finale, controlli bancari etc. Non sarà nemmeno più possibile desumere dalla relazione, come negli anni passati, un quadro completo e corretto sul valore aggregato delle nostre esportazioni, operare le tradizionali analisi diacroniche sul trend e avere un quadro chiaro di esportazioni per paese e per valore.
Potete trovare maggiori informazioni al seguente indirizzo: http://www.amnesty.it/campaign/armi_leggere/index.php3

 

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