Una legge sulle armi
In Italia esiste una legge che vieta di inviare
armi a dittatori e nazioni in guerra. È la legge 185/90
per la trasparenza e il controllo del commercio delle armi. Come
si può facilmente intuire è in vigore da 12 anni
(prima dell'entrata in vigore è stato possibile vendere
armi italiane in tutto il mondo, Gheddafi e Saddam Hussein compresi).
Si può certamente dire che è stata una grande conquista
di civiltà.
In questi giorni il Parlamento italiano sta dibattendo la modifica
della legge: tra poco infatti sarà votato il disegno di
legge n. 1927 che andrà ad intaccare i punti qualificanti
della 185/90, favorendo l'esportazione di armi e diminuendo i
controlli.
Sulla vicenda si è pronunciata anche AMNESTY INTERNATIONAL
d'Italia: "Il Parlamento non deve modificare la legge 185/90
sul commercio di armi" ha dichiarato Marco Bertotto, presidente
della Sezione Italiana. "Dovrebbe invece chiederne al Governo
la piena applicazione, valorizzare le misure di trasparenza e
i divieti di esportazione verso quei paesi in cui armi e tecnologie
militari potrebbero essere utilizzate per consentire massicci
abusi di diritti umani". "L'integrazione dell'industria
europea degli armamenti" ha aggiunto Marco Bertotto "non
deve indebolire la trasparenza e il controllo del commercio delle
armi. Il Parlamento e il Governo devono garantire il monitoraggio
di tutti i trasferimenti di armi, intensificando e meglio coordinando
gli sforzi atti a prevenire i conflitti e tutelare la popolazione
civile".
Se volete fare pressione sul Parlamento perché si eviti
la modifica della legge attuale vi chiediamo di aderire alla campagna
"Io difendo la 185/90" offrendo la vostra adesione al
sito http://web.vita.it/185/
È buona cosa che anche altri sappiano quanto sta avvenendo:
se riuscite a spedire questa mail agli indirizzi che conoscete
e a sensibilizzare (anche a voce) sul tema, ve ne saremo grati.
Noi e chi non cadrà vittima di queste armi.
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Per un'analisi più dettagliata del provvedimento
in esame riportiamo stralci del dossier dell'Osservatorio sul
commercio delle armi:
1) Non si applicano le tradizionali procedure autorizzatorie:
scompaiono quindi i riferimenti nella domanda di autorizzazione
all'esportazione al numero dei pezzi, al valore, al destinatario
finale, alle intermediazioni finanziarie, sia per i pezzi e componenti
esportati, sia per il prodotto finito (art. 6 del ddl).
2) Non si applica il sistema di controlli previsto dalla legge
per le normali esportazioni. Tali esportazioni sono esenti dai
controlli bancari (art. 11. del ddl), e non viene richiesto né
il certificato di arrivo a destino, né il certificato di
uso finale (art. 10 del ddl). Informazioni, procedure e controlli
sono drasticamente ridotti non solo per i singoli pezzi e componenti
esportati, ma anche per il prodotto finito. Esse non riguardano
solo gli scambi tra i paesi Nato e UE, ma anche i casi di esportazione
a paesi terzi o privati del materiale coprodotto dall'Italia ed
assemblato in un paese partner.
3) Il governo chiede di essere informato solo sulla destinazione
intermedia e non su quella finale del materiale coprodotto. In
altre parole il rilascio della licenza equivale ad un'abdicazione
di sovranità e responsabilità e si traduce in una
delega in bianco sulla scelta dei paesi di destinazione finale
(anche extra europeo o extra Nato, anche repressivo o aggressivi
o a privati inaffidabili) alle autorità del paese con cui
si coproduce, senza che le nostre autorità possano controllare
nulla in merito. Il riferimento all'adesione ai principi della
nostra normativa risulta estremamente generico e insufficiente
a garantirne il rispetto dei divieti e dei controlli. Secondo
il magistrato Bellagamba "è così legittimata
la triangolazione". In una prospettiva più ampia europea,
la prassi della delega favorirà lo spostamento della capacità
manifatturiera e di assemblamento nei paesi con minori barriere
all'esportazione e, al contempo, un'armonizzazione verso il basso
delle normative sulla trasparenza e controllo;
4) Ugualmente i divieti previsti dall'art. 1 della legge saranno
applicati solo sul paese di destinazione intermedia (il paese
Nato o UE con cui si coproduce) e non su quello di destinazione
finale (che può essere in contrasto con i divieti della
legge italiana) come accadeva fino adesso, il che li rende superflui;
Nel caso di autorizzazione globale di progetto viene drasticamente
limitato anche il grado di trasparenza, di indirizzo e controllo
parlamentare. Per ciò che concerne le esportazioni che
godono di autorizzazione globale dalla relazione scompariranno
informazioni circa valore, destinatario finale, controlli bancari
etc. Non sarà nemmeno più possibile desumere dalla
relazione, come negli anni passati, un quadro completo e corretto
sul valore aggregato delle nostre esportazioni, operare le tradizionali
analisi diacroniche sul trend e avere un quadro chiaro di esportazioni
per paese e per valore.
Potete trovare maggiori informazioni al seguente indirizzo: http://www.amnesty.it/campaign/armi_leggere/index.php3